Posticipo pensionamento: le istruzioni per l'applicazione dell’incentivo nel 2026
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 42 del 3 aprile 2026, ha pubblicato le istruzioni per l’applicazione dell’incentivo al posticipo del pensionamento, a seguito della proroga disposta dalla legge di bilancio 2026.
Più precisamente, la norma ha disposto che l’incentivo possa trovare applicazione anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente. In tal caso, i lavoratori interessati hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’AGO per l’IVS o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
L’opzione per la rinuncia riguarda, pertanto, i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che:
- entro il 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019 – cd quota 103 (62 anni di età e 41 anni di contributi);
- entro il 31 dicembre 2026 maturano i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
La circolare ricorda che sono previste particolari disposizioni con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo volo e ai lavoratori autoferrotranvieri.
L’incentivo cessa di produrre effetti in caso di conseguimento della pensione diretta da parte del lavoratore o al conseguimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia. Pertanto, per i dipendenti pubblici l’incentivo cessa di trovare applicazione al conseguimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia anche nelle ipotesi di eventuale permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età ai sensi dell’articolo 1, comma 165, della legge di Bilancio 2025.
Resta, inoltre, ferma la possibilità da parte del lavoratore di esercitare la revoca della facoltà di rinuncia all’accredito, con decorrenza dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca è esercitata.
Dal punto di vista procedurale, vengono richiamate le indicazioni fornite con le precedenti circolari n. 82/2023 e 102/2025. In particolare, il lavoratore interessato deve darne comunicazione all’INPS ai fini della verifica dei requisiti di spettanza della misura.
L’istituto, a seguito della presentazione della domanda, verifica il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile o di pensione anticipata e, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della stessa.
Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’INPS al datore di lavoro, lo stesso può procedere con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore e all’eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.
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