La Fondazione studi del Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro, anticipando l'intervento del Ministero del Welfare sul contratto di inserimento, ha fornito alcune interessanti precisazioni. L'elemento formativo ha lo scopo di integrare le competenze professionali già in possesso del lavoratore, piuttosto che consentire il conseguimento di una qualifica come avveniva nei CFL. Il contratto deve ritenenrsi valido anche quando le competenze professionali del lavoratore sono diverse rispetto a quelle dell'azienda ospitante. Il contratto può essere stipulato anche con i soggetti inoccupati ossia quelli privi delle competenze professionali. La validità del contratto viene meno solo quando l'incapazità professionale da luogo ad una totale inidoneità alla prestazione. Tra i datori di lavoro ammessi a stipulare il contratto rientrano anche le associazioni professionali intendendosi per tali anche gli studi associati. Rimangono invece esclusi i professionisti individuali Relativamente alle sanzioni è stato corretta la misura precisando che debba intendersi il versamento doppio della differenza tra l'importo agevolato e i contributi pieni. La sanzione non è applicabile per quei contratti di inserimento stipulati con i giovani tra i 18 ed i 29 anni per i quali non sono previsti sconti contributivi. Tra i casi che non giustificano l'applicazione delel sanzioni sono ricompresi quelli di oggettivo impedimento non imputabili alle parti, ovvero imputabili al solo lavoratore. In ogni caso l'inadempienza al progetto non implica la conversione automatica del rapporto in un normale contratto di lavoro.