Confindustria, con al circolare 1/09/2004 n.18104, ha fornito alcune precisazioni in merito alle modifiche che il DLgs 213/2004 ha apportato al DLgs 66/2003 in materia di orario di lavoro soffermandosi particolarmente sul nuovo regime sanzionatorio. Più precisamente Confindustria ricorda che rimangono esclusi dalla disciplina dell'orario di lavoro il personale delle Forze armate, gli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale in relazione alle attività operative specificamente istituzionali. Il termine entro il quale deve essere effettuata alla DPL la comunicazione del superamento delle 48 ore settimanali attraverso prestazioni di lavoro straordinario nel periodo di riferimento, è fissato in 30 giorni dalla scadenza di detto periodo diversamente da quanto è previsto dal Ministero del lavoro con la lettera circolare 11/09/2003 che utilizzava il concetto di mese. Ne consegue che la prossima comunicazione dovrà essere effettuata entro il 28 settembre 2004 per il periodo di riferimento 29/04/2004 - 29/08/2004. Ma la precisazione di maggior rilievo la si coglie alla fine della circolare dove Confindustria dopo aver fatto rapidamente una carrellata delle violazioni e relative sanzioni introdotte dal DLgs modificativo, pone l'accento sull'istituto della diffida ai sensi della Dlgs 124/2004 avente ad oggetto la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di lavoro e di previdenza sociale. La diffida infatti è utilizzabile soltanto in caso di violazioni attinenti alla materia del lavoro e della legislazione sociale dai quali derivi l'applicazione di sanzioni di natura amministrativa, sempre che le inosservanze siano comunque sanabili. Ne consegue che possono essere oggetto di diffida secondo Confindustria le violazioni sull'orario normale di lavoro, sul limite annuale di 250 ore di lavoro straordinario e sul relativo compenso, dell'obbligo di comunicazione alla DPL del superamento delle 48 ore di lavoro settimanale attraverso prestazioni di lavoro straordinario, sul riposo giornaliero e sull'adibizione dei lavoratori al lavoro notturno oltre i limiti previsti. Rimane invece esclusa dalla diffida la violazione del precetto di cui all'art. 4, c.1-3 DLgs 66/2003, ossia superamento del limite previsto per la durata settimanale dell'orario di lavoro, in quanto Confindustria ritiene che l'interesse sostanziale protetto dalla norma non sia in alcun modo recuperabile. Infine si segnala che sono soggetti alla prescrizione obbligatoria gli illeciti sul lavoro notturno in quanto violazioni di natura penale puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.