L'INPS, con il messaggio 22/07/2008 n.16608, rispondendo ad alcune domande, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola relative al 2007.
Le principali precisazioni sono le seguenti:
- Per il calcolo della prestazione di disoccupazione va tenuto conto del valore più alto tra il salario collettivo provinciale, il salario individuale o il minimale di legge (per il 2007 pari a euro 36,86).
- I lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale non sono assicurati per la disoccupazione e per i trattamenti di famiglia, con la conseguenza che non hanno diritto alle relative prestazioni.
- Ai fini della fruizione delle prestazioni di disoccupazione agricola e non agricola con i requisiti ridotti, non è obbligatorio richiedere il titolo di soggiorno ai lavoratori comunitari e neocomunitari che hanno presentato la domanda per il 2007.
- In base al principio  della totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri sia per i comunitari che per gli extracomunitari i periodi di contribuzione italiana sono presi in considerazione insieme ai periodi esteri che non si sovrappongono.
- Non è indennizzabile il periodo di espatrio in una paese extracomunitario, salvo il caso di brevi periodi motivati da gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un familiare, o da altri motivi familiari.