Il Ministero del lavoro ha fornito alcune precisazioni in materia di apprendistato in risposta ad appositi quesiti e ha reso noto che le risposte sono disponibili sul sito internet www.europalavoro.it. In particolare si segnalano le seguenti: - Gli apprendisti se maggiorenni ed in presenza di turni aziendali programmati possono incominciare l'attività lavorativa giornaliera anche in un'ora notturna. - I periodi di apprendistato svolti presso più datori di lavoro se riferiti alla stessa attività e non separati da interruzioni superiori all'anno si cumulano ai fini del computo della durata massima. - Le ferie non possono essere mai concesse per un periodo inferiore a 30 giorni ovvero a 20 giorni rispettivamente per gli apprendisti con età inferiore o superiore a 16 anni. - Il periodo di prova può essere convenuto tra le parti purché per una durata non superiore a 2 mesi e a condizione che lo stesso risulti da atto scritto.