Assonime, con la circolare 10/10/2018 n. 22, ritiene che possano furie della decontribuzione del 20% fino ad un importo massimo di 800 euro di cui al DL 50/2017 anche i contratti collettivi che prevedono forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori diverse da quelle tipizzate dall’Agenzia delle entrate con la circolare 5E/2018.

L’intervento di Assonime nasce dal fatto che l’Agenzia delle entrate, in merito al coinvolgimento paritetico dei lavoratori ha chiarito che il Piano di innovazione potrebbe indicare, tra le azioni, gli schemi organizzativi di innovazione partecipata (SOP) o i programmi di gestione partecipata (PGP) che già trovano riscontro nelle prassi aziendali censite dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (eurofound).

Gli schemi organizzativi di innovazione partecipata, sono forme di coinvolgimento diretto dei lavoratori nei processi di innovazione che richiedono una comunicazione strutturata tra lavoratori e datori di lavoro, mentre i programmi di gestione partecipata attengono a forme di partecipazione diretta dei lavoratori per la gestione delle attività e delle conoscenze produttive nonché del tempo e del luogo di lavoro, che consentono di combinare flessibilità, risultati aziendali e qualità della vita e del lavoro.

Secondo Assonime le indicazioni dell’Agenzia non devono essere interpretate in senso restrittivo, ma meramente esemplificativo, dato che l’azienda potrebbe prevedere forme partecipative dei lavoratori diverse da quelle indicate nella circolare 5E/2018, ma altrettanto importanti e significative.

Quindi, in presenza di un effettivo e comprovato coinvolgimento paritetico dei lavoratori, la decontribuzione dovrebbe trovare applicazione anche se la partecipazione dei dipendenti avviene con modalità diverse da quelle indicate dall’Agenzia delle entrate.

Infatti lo spirito della norma è quello di attribuire un beneficio ulteriore alla detassazione dei premi di risultato, a tutte quelle aziende che realizzano un effettivo coinvolgimento dei lavoratori a prescindere da ogni formalismo.

Questa interpretazione trova conferma nell’art. 4 del Decreto interministeriale 25/03/2016 che indica a titolo esemplificativo alcuni possibili contenuti del piano aziendale volto a definire strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro e si limita ad escludere espressamente dall’ambito applicativo del regime agevolativo solo i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.