Il Ministero del lavoro, rispondendo ad un quesito, ha precisato che sui premi di risultato può trovare applicazione sia lo sgravio contributivo che quello fiscale previsti da due decreti ancora in attesa di pubblicazione sulla G.U., sia la detassazione prevista dal DL 93/2008.
Infatti anche se a prima vista si potrebbe ritenere che tutte le agevolazioni abbiano ad oggetto lo stesso tipo di remunerazioni erogate al dipendente, analizzando nel dettaglio le disposizioni normative che le prevedono,  si evidenziano alcune particolarità e requisiti che permettono di individuare differenti realtà.
Più precisamente l'art..2 del DL 93/2008 prevede requisiti e caratteristiche che non sono presenti nell'art.1, c.67, L. 247/2007, attuato dai due predetti decreti ministeriali in attesa di pubblicazione sulla G.U..
In ogni caso se l'azienda ha stipulato un contratto che prevede l'erogazione di premi di risultato dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 e questi presentano caratteristiche che soddisfano entrambe le disposizioni normative sopra richiamate, il datore di lavoro avrebbe diritto ad inoltrare all'INPS apposita domanda per ottenere lo sgravio contributivo, avrebbe diritto all'agevolazione fiscale consistente nell'applicaizone di un'aliquota del 23% su un massimo di 350 euro pari ad uno sconto di euro 80,5 euro e alla detassazione dei premi applicando l'aliquota del 10% fino ad un massimo di 3.000 euro se il lavoratore dipendente ha percepito un reddito nel 2007 non superiore a 30.000 euro.
Poiché le agevolazioni fiscali sono due e  totalmente differenti tra loro è opportuno che il Ministero delle finanze precisi come coordinarle tra loro.