Il DM 16/05/2016 stabilisce che i contratti collettivi di secondo livello definiscono gli incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione che devono essere soddisfatti al fine di poter fruire dei premi di risultato di ammontare variabile (soggetti ad imposta sostitutiva del 10%).

Detti contratti devono anche prevedere criteri di misurazione e verifica dei citati incrementi rispetto ad un periodo congruo.

Secondo l’Agenzia delle entrate (circ. 5E/2018) per periodo congruo deve intendersi il periodo di maturazione del premio di risultato, ovvero l’arco temporale individuato dal contratto al termine del quale deve essere verificato l’incremento di produttività, redditività ecc., costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato.

Spetta al contratto di secondo livello definire la durata di tale periodo che può essere annuale, infrannuale oppure ultrannuale. Infatti ciò che importa è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo possa essere misurato e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo considerato.

Ipotizziamo che il contratto individui come obiettivo aziendale l’ammontare di produzione nel semestre. Ai fini dell’applicabilità del regime agevolato al premio maturato in tale periodo, dovranno essere messi a confronto il livello di produzione che l’azienda ha conseguito nel semestre considerato con quello antecedente l’inizio del semestre.

Il risultato precedente può essere costituito dal livello di produzione del semestre o dell’anno o anche del triennio precedente il semestre considerato, purché si tratti di un dato precedente a quest’ultimo e non un dato remoto, non idoneo a rilevare un incremento attuale di produzione.

Una volta accertato l’incremento, al lavoratore potrà essere corrisposto il premio di risultato agevolato, salva la possibilità per il dipendente di convertirlo in benefit, ai sensi dell’art.1, c. 160 della Legge di Stabilità 2017, sempre che l’accordo di secondo livello abbia previsto detta facoltà.