Previdenza complementare aggiornata alla Legge di Bilancio 2026
A cura di Alberto Rozza
La Covip, sul proprio sito internet, ha ripubblicato il Dlgs 252/2005 aggiornato con le novità apportate dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), in materia di previdenza complementare.
Adesione automatica al Fondo - Prima di tutto, viene modificato l’art. 8 (rubricato finanziamento) comma 2 della normativa sui fondi di previdenza prevedendo, a decorrere dal 1° luglio 2026, che i lavoratori dipendenti possono aderire alla previdenza complementare in modo automatico (questa la novità) o esplicito, ferma restando la facoltà di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
Limite di deducibilità dei contributi - Ha subito un’importante modifica anche il comma 4 del medesimo articolo 8 sulla deducibilità (ai sensi dell’art. 10 del TUIR), dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
In particolare, il previgente limite di deducibilità massimo pari a euro 5.164,57, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è innalzato a euro 5.300,00.
Lavoratori di prima occupazione - Conseguenza a tale variazione è anche la modifica al comma 6 dell’art. 8 relativo ai lavoratori di prima occupazione successivamente al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del Dlgs 252/2005).
A questi lavoratori, la norma riconosce, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, la possibilità di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300,00 euro, pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo.
Inoltre, viene prevista (dal comma 7), a decorrere dal 1° luglio 2026, l'adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici.
Nel dettaglio, l’adesione automatica (comma 7-bis) opera verso il fondo pensione collettivo previsto dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche, il fondo di destinazione è quello al quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale. II TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di 60 giorni.
In assenza degli accordi o dei contratti predetti, a norma del comma 7-ter, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è Cometa, come individuata dal regolamento di cui al DM 31 marzo 2020 n. 85.
Il nuovo comma 7-quater prevede che entro 60 giorni dalla prima assunzione, sempre a decorrere dal 1° luglio 2026, il lavoratore possa comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR in azienda, ai sensi dell’art. 2120 c.c..
Resta salva la possibilità per il lavoratore di revocare tale ultima scelta e decidere di conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare prescelta. In ogni caso il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, a cui ne rilascia una copia.
In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data, come previsto dal comma 7-quinquies.
Al momento della prima assunzione, ai sensi del comma 8, il datore di lavoro fornisce un'informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
Nuove assunzioni - Le modifiche al Dlgs 252/2005 investono anche i lavoratori non di prima occupazione, come previsto dal comma 9-bis.
In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2026, viene previsto che, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire un’informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.
Se il lavoratore ha già aderito a un Fondo pensione, il datore di lavoro gli fornisce un’informativa circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica. Il predetto TFR è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di 60 giorni, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedono la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.
Prestazioni erogate dal Fondo (art.11) – Dal 1° luglio 2026, le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 60% del montante finale accumulato, e in rendita vitalizia. Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale, la prestazione può essere interamente erogata in capitale.
Fermo restando che l’erogazione deve rispettare il limite del 60%, le prestazioni pensionistiche possono essere erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili, o ancora mediante un’erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni. Spetta alla Covip, secondo l’art.19, c. 2, lett. n-bis) definire la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato con riferimento alle prestazioni complementari in forma di erogazione frazionata.
Ai fini del calcolo della durata della rendita, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell’età dell’aderente al momento dell’esercizio dell’opzione, come determinata dall’ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita.
I prelievi possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita.
Le prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo pensione e il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell’esercizio dell’opzione.
Sempre riguardo al caso di morte del beneficiario della prestazione pensionistica, si prevede la restituzione ai soggetti dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l’erogazione ai medesimi di una rendita vitalizia calcolata in base al montante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.
Imponibilità delle prestazioni – Le somme erogate dal Fondo in forma di rendita vitalizia sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore. In caso di prestazioni erogate in forma di rendita vitalizia tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite vitalizie i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.
Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi nonché di erogazione del montante residuo riscattato dagli eredi in caso di morte del beneficiario, si applica il regime fiscale sopra previsto con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d’imposta.
Invece, le prestazioni erogate in forma frazionata sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 20% ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali.
La ritenuta è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore.
Pignoramento, sequestro e cessione - Fatta salva l’inviolabilità delle posizioni individuali maturate presso il Fondo pensione durante la fase di accumulo, che si estende fino alla richiesta di liquidazione, le prestazioni, la RITA e le anticipazioni per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative al lavoratore, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette ai medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le pensioni erogate dagli enti di previdenza obbligatoria. Invece, i crediti riferiti alle somme riscattate, sia in forma totale sia parziale, nonché le somme percepite a titolo di anticipazione (decorsi otto anni di iscrizione), per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, nonché quelle (decorsi otto anni di iscrizione), per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti, non sono soggetti ad alcun limite di cedibilità, sequestrabilità o pignorabilità.
Trasferimento da un fondo all’altro – L’art. 14, c. 6 prevede che, decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Sul punto la Legge di Bilancio 2026 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2026, il lavoratore che esercita tale facoltà ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro.
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