L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 27/12/2011 n.131E, ha fornito le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del DLgs 252/2005), potranno portare in deduzione dal proprio reddito complessivo, nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione a forme di previdenza integrativa, i contributi versati a queste ultime.
Si tratta in particolare della deducibilità del bonus corrispondente a 2.582,29 euro annui (che si aggiunge all’ordinario plafond di deducibilità pari a 5.164,57 euro/anno) sino a concorrenza dell’ammontare che corrisponde alla differenza positiva fra l’importo di euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche.
In sostanza la norma prevede una prima fase in cui, in ciascuno dei primi 5 anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare, la differenza tra l’importo dei contributi versati e il limite annuale di euro 5.164,57 non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un ulteriore plafond di deducibilità, da utilizzare entro i vent’anni successivi.
Nella seconda fase il plafond così accumulato può essere utilizzato a partire dal 6° fino al 25° anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86).
In merito alle modalità di utilizzazione di tale ulteriore plafond, poiché non è indifferente ai fini del rendimento pensionistico l’anno in cui è effettuato il versamento, l’Agenzia delle entrate evidenzia che appare aderente alla ratio del legislatore consentire di impiegare il “monte” accumulato, fino a completo esaurimento, a partire dal 6° anno, nel limite massimo consentito di euro 7.746,86, tutte le volte in cui siano versati contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57.
La disposizione, del resto, non prevede alcun obbligo di ripartizione in quote costanti del “monte” non dedotto, né alcuna conseguenza in caso di mancato utilizzo di detto “monte” in un dato anno.