La Covip, con la circolare 20/06/2011 n. 3378, ha precisato che a decorrere dal 21 dicembre 2012 verrà meno la possibilità di differenziare per genere (machi/femmine) le tariffe e le prestazioni assicurative  per i contratti assicurativi che saranno stipulati dopo la predetta data.
La precisazione della Commissione di vigilanza fa seguito alla sentenza della Corte di Giustizia UE 1° marzo 2011 (Causa C-236/9) che ha dichiarato invalido l’art. 5, c.2, della Direttiva 2004/113/Ce in materia di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e loro fornitura.
L’intervento dei giudici europei si rivolge principalmente alle compagnie di assicurazione, ma dovranno adeguarsi al nuovo orientamento giurisprudenziale anche le forme pensionistiche complementari che erogano le loro prestazioni a mezzo delle imprese di assicurazione.
La situazione invece rimane invariata (con conseguente possibilità di fornire servizi differenziati per uomini e donne) per le forme pensionistiche complementari collettive che erogano le prestazioni direttamente, quindi senza avvalersi delle imprese di assicurazione.  In ogni caso queste ultime devono comunque osservare le disposizioni contenute nel DLgs 198/2006 che ha dato attuazione alla Direttiva 2006/54/Ce in tema di parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Questa norma pur sancendo in via generale il divieto di discriminazione tra i sessi nella partecipazione alle forme pensionistiche complementari collettive, individua le condizioni in presenza dei quali è possibile fissare livelli differenti di prestazioni per tenere conto di elementi di calcolo attuariale o altri elementi differenziali in conseguenza dell’utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso.