Previdenza complementare: da luglio possibile il diritto di portabilità
A cura della redazione

Scade il 1° luglio p.v. il primo periodo minimo biennale previsto dal DLgs 252/2005 di adesione a un fondo di previdenza complementare al fine di poter fruire della facoltà (chiamato tecnicamente diritto di portabilità) di spostare la propria posizione individuale maturata da un fondo di previdenza ad un altro.
Il diritto di portabilità, che è esente da imposizione fiscale, rappresenta l'unica mobilità riconosciuta al lavoratore che ha aderito in maniera esplicita o tacita alla previdenza complementare. Infatti il legislatore ha espressamente vietato la possibilità per il lavoratore che ha optato per la previdenza complementare di ritornare alla vecchia liquidazione ossia al TFR come retribuzione differita. E' invece sempre ammesso il contrario.
E' bene ricordare che la possibilità di trasferire la posizione contributiva nell'ambito del sistema di previdenza integrativa può riguardare sia la posizione già maturata (contributi e TFR già versati) sia la posizione ancora da costituire (contributi e TFR ancora da versare).
La differenza tra le due operazioni è che nel primo caso il trasferimento non può avvenire prima che siano trascorsi 2 anni d'iscrizione e partecipazione al fondo pensione; mentre il secondo trasferimento può aver luogo in qualsiasi momento.
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