La Covip, con la nota prot. n. 1598 del 7 marzo 2018, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 1 , commi 171 e 172 della L. n. 205/2017, con le quali sono stati dettati alcuni criteri per l’individuazione, nei contesti nei quali operano sia fondi pensione negoziali nazionali di categoria sia fondi pensione negoziali territoriali, della forma pensionistica di destinazione dei contributi di fonte contrattuale o normativa che risultano caratterizzarsi per l’essere contributi “aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005”.

La finalità della norma è quella di privilegiare, in assenza di una diversa volontà dell’aderente, l’unicità delle posizioni individuali, così da evitare la suddivisione su più forme pensionistiche delle contribuzioni ordinarie da un lato e delle contribuzioni c.d. “aggiuntive” dall’altro, nonché di valorizzare la volontà del lavoratore.

Per quanto riguarda i lavoratori che già aderiscono a un fondo pensione negoziale territoriale, qualora in aggiunta alle voci contributive ordinarie (contributi a carico datore e lavoratore), un contratto collettivo o una norma di legge facciano sorgere il diritto del lavoratore di beneficiare di un ulteriore contributo datoriale, tale contributo affluirà al fondo pensione negoziale territoriale di riferimento al quale il lavoratore è già iscritto (così andandosi a consolidare all’interno della stessa posizione individuale ivi aperta). In pratica, i datori saranno tenuti a versare l’eventuale contributo contrattuale al fondo pensione territoriale presso cui è iscritto il lavoratore.

Diversamente, per i lavoratori non aderenti alla previdenza complementare, se maturano il diritto ad un ulteriore contributo datoriale (in forza ad esempio della contrattazione collettiva), lo stesso affluisce alla forma individuata dalla contrattazione collettiva, finché gli stessi non attivino un’eventuale adesione ad un fondo pensione territoriale già attualmente istituito e al quale abbiano diritto di aderire. In questo caso, la posizione in essere presso il fondo di categoria sarà trasferita al fondo territoriale prescelto.

Infine, nel caso in cui, al fine del versamento del contributo contrattuale, sia richiesto al lavoratore di effettuare una scelta tra più forme pensionistiche di tipo negoziale di possibile destinazione (tipicamente il fondo pensione di settore e quello territoriale), il datore di lavoro, in mancanza di un’esplicita scelta del lavoratore, deve procedere come segue:

  • se il lavoratore risulta già iscritto a un fondo pensione negoziale, il contributo aggiuntivo affluisce alla posizione già in essere;
  • se il lavoratore non è già iscritto a un fondo negoziale, il contributo affluisce al fondo pensione individuato secondo gli stessi criteri previsti per il conferimento tacito del TFR.