Se le informazioni relative alla retribuzione comportano il trattamento dei dati personali, le stesse devono essere fornite in conformità del Regolamento UE 2016/679.

È quanto prevede l’art. 12 della Direttiva UE n. 970/2023 che stabilisce anche che i dati personali non devono essere utilizzati per scopi diversi dall’applicazione del principio della parità di retribuzione.

Le informazioni possono essere rese accessibili solo ai rappresentanti dei lavoratori, all'ispettorato del lavoro o all'organismo per la parità, nel caso in cui la loro divulgazione comporti la rivelazione, diretta o indiretta, della retribuzione di un lavoratore identificabile. Questi soggetti forniscono consulenza ai lavoratori riguardo a eventuali ricorsi, senza divulgare i livelli retributivi effettivi dei singoli lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Per il monitoraggio, le informazioni devono essere rese disponibili senza restrizioni.