Processo del lavoro: non utilizzabilità di nuovi documenti in appello
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, in contrasto con il precedente orientamento consolidato, ha stabilito che è inammissibile la produzione di nuovi documenti in appello (Cass. 20 gennaio 2003 n. 775). La Corte di Cassazione ha infatti ritenuto non condivisibile il principio secondo cui "il divieto previsto dall'art. 437 secondo comma cod. proc. civ. si riferisce alle prove che debbono essere esperite ed assunte nel corso del procedimento e non osta pertanto alla produzione ed acquisizione di nuovi documenti che contengono prove già costituite e non impongono ulteriore attività istruttoria" (Cass. sez. Lav. 29 giugno 1977 n. 2835, Cass. SS. UU. 6 settembre 1990 n. 9199).
La Suprema Corte ha motivato il cambiamento di rotta sulla base dell'interpretazione dell'art. 437 c.p.c. in riferimento all'art. 416 c.p.c.: essendo i documenti una specie del genere costituito dai mezzi di prova, il divieto di ammissibilità riguarda anche documenti, che per natura sono prove che non necessitano di una ulteriore attività istruttoria.