Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ponendo fine ad un annoso contrasto giurisprudenziale, ha stabilito che la mancata contestazione dei conteggi da parte del convenuto (azienda) assume rilevanza processuale solo se la domanda riguarda fatti da accertare nel processo e posti a fondamento del calcolo. (Corte di Cassazione 23 gennaio 2001, n. 761). Nel caso oggetto della controversia, relativo alla retribuzione dovuta ad un procacciatore d'affari, l'affermazione, in grado di appello, del datore del lavoro di aver versato quanto dovuto deve essere considerata come contestazione del maggior compenso risultante dal conteggio allegato al ricorso del lavoratore. Ad avviso della Corte di Cassazione "la non contestazione dei conteggi rileva diversamente a seconda dell'aspetto dell'elaborazione contabile cui risulta concretamente riferibile; se concerne l'interpretazione data alla disciplina legale contrattuale della quantificazione, essa si colloca in un ambito di sostanziale irrilevanza, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina che non può, dunque, risultare condizionata dalle prospettazioni difensive e dai comportamenti processuali delle parti; per avere rilevanza, la non contestazione deve, fondamentalmente, riguardare i fatti da accertare nel processo e non la determinazione della loro dimensione giuridica".