Il Ministero del lavoro, con la circolare 42 del 28/10/2004 fa seguito al decreto legge 5/10/2004 n.249 (G.U. n. 235 del 6/10/2004) con il quale il Consiglio dei Ministri ha stanziato ulteriori importi diretti a finanziare la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di mobilità già concessi nel 2003, e fornisce le opportune istruzioni per la corretta operatività. Tra le diverse proroghe previste dal decreto legge 249/2004, la circolare 42/2004 si sofferma su quella contenuta nell'art. 1, comma 1, che prevede che in caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi (ai sensi dell'art.2 del DM 18/12/2002), il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale possa essere prorogato per un periodo di dodici mesi nel caso di programmi, comprendenti la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro accerti nei primi 12 mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. Per usufruire della proroga le aziende devono presentare un piano biennale che preveda in modo puntuale ed esaustivo gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali. La concessione delle proroghe a 24 mesi della CIGS sono valutate in ordine cronologico di spedizione o di presentazione da parte delle aziende delle prime istanze recanti il piano biennale utilizzando i modelli CIGS/SOLID-1 e la SCHEDA 1/B riguardanti i casi di cessazione di attività. CIGS per le PMI: il Ministero del lavoro, con la circolare 15/10/2004 n.39, ha anche fornito precisazioni in merito allo slittamento al 30/04/2005 (fissato originariamente al 31/12/2004 dall'articolo 3 comma 137 della Legge 350/03) del termine finale per la concessione dei trattamenti CIGS, mobilità e disoccupazione speciale previsto dall'art.1, c.2, DL 249/2004. In particolare quest'ultimo ha previsto lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro che vanno ad incrementare il limite di spesa complessivo pari a 310 milioni stanziato dalla Finanziaria 2004 per le piccole e medie imprese nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali anche con riferimento a settori produttivi e aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi. Nel fornire indicazioni ai fini della corretta applicazione della predetta disposizione, Il Ministero del lavoro precisa che: - le risorse finanziarie previste negli accordi governativi, direttamente o indirettamente tramite l'individuazione del numero dei beneficiari, non sono assolutamente suscettibili di variazioni in aumento. - il prolungamento di quattro mesi dell'arco temporale di utilizzo degli ammortizzatori sociali in questione, può essere utilizzato unicamente in quelle fattispecie derivanti dagli accordi governativi, stipulati entro il 30/06/2004 (più precisamente questi ultimi sono quelli riguardanti il settore tessile della Provincia di Bergamo e delle regioni Emilia Romagna, Umbria, Puglia, le aziende Celestina e Case di Cura Riunite di Bari, come risulta nella relazione di accompagnamento al decreto legge), nei quali è stata prevista, in modo puntuale, l'esatta quantificazione degli oneri finanziari a copertura degli ammortizzatori concordati tra le parti, le quali possono utilizzarli con la flessibilità richiesta dalla situazione occupazionale del territorio di riferimento. - nel caso in cui invece l'accordo governativo sia riferito ad imprese o a lavoratori già dipendenti di imprese ed individui non le risorse finanziarie bensì il numero dei soggetti destinatari dei benefici, deve intendersi non applicabile la proroga al 30/4/2005 in funzione della continuità dell'erogazione delle prestazioni di CIGS o di mobilità.