Proroga CIGS e mobilità per agenzie di viaggio e turismo e imprese di vigilanza
A cura della redazione
Con decreto ministeriale 6/06/2001 è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2001 il ricorso al trattamento CIGS e mobilità a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici e le imprese di vigilanza.
In precedenza il DL 346/2000 aveva prorogato i predetti trattamenti ed i conseguenti obblighi contributivi fino a tutto il periodo di paga in corso nel mese di gennaio 2001.
Pertanto il nuovo provvedimento legislativo ha disposto che gli effetti della proroga decorrano dal periodo di paga in corso nel mese di febbraio 2001 fino al 31 dicembre 2001.
I soggetti beneficiari della proroga (che devono di conseguenza versare i relativi contributi) sono:
- le agenzie di viaggio e turismo e gli operatori turistici con più di 50 addetti;
- le imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore 15 dipendenti nel semestre precedente (compresi apprendisti e CFL).
In merito alla suddetta proroga l'INPS, con la circolare 14/11/2001 n.201, ha fornito le istruzioni per la regolarizzazione dei periodi pregressi (decorrenti dal periodo di paga febbraio 2001).
In particolare l'Istituto previdenziale specifica che le aziende interessate devono regolarizzare il pregresso entro il 16 febbraio 2002 attenendosi alle seguenti istruzioni per la compilazione del mod. DM 10/2:
per il versamento dei contributi CIGS i datori di lavoro utilizzano uno dei righi in bianco dei quadri B-C, preceduto dalla dicitura "Vers. CIGS 2001" e dal codice "M210".
Per il versamento dei contributi di mobilità i datori di lavoro utilizzano uno dei righi in bianco dei quadri B-C, preceduto dalla dicitura "Vers. Mob. 2001" e dal codice "M211".
Si ricorda che la contribuzione dovuta deve essere maggiorata degli interessi legali (3,5% all'anno) da computare dal 16 marzo 2001 fino alla data di effettivo versamento.