Proroga dei trattamenti CIGS e mobilità
A cura della redazione

Soggetti
interessati |
Requisiti |
Proroga |
Riduzione |
Note |
Imprese del settore
petrolifero e petrolchimico |
- Con almeno 300
lavoratori licenziati a seguito di processi di ridimensionamento dal
29/03/2001 al 31/05/2003 - Lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità |
Dell'indennità di
mobilità per un massimo di 36 mesi per un numero massimo di 630 unità
(comunque non oltre il trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia) |
La misura
dell'indennità di mobilità è ridotta del 20% |
- Le aziende sono
tenute a versare all'INPS un importo pari all'onere del trattamento economico
di mobilità per un periodo di 6 mesi compresi gli oneri della contribuzione
figurativa - I lavoratori
durante la proroga devono essere impiegati in LSU |
Imprese del settore
tessile |
- Ubicate nei
territori dell'Obiettivo 1 reg. CEE 2081/93 - Lavoratori che
abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale dal giugno 1996 - Lavoratori
licenziati dal 1/06/2002 al 31/05/2003 - Lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità |
Dell'indennità di
mobilità per un massimo di 48 mesi e per un numero massimo di 120 unità non
oltre il trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia) |
La misura
dell'indennità di mobilità è ridotta del 20% |
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Aziende operanti nel
settore della sanità privata |
- Organico superiore
a 1.500 unità lavorativa In procedura di
amministrazione straordinaria con cessazione dell'attività - Ubicate nei
territori dell'Obiettivo 1 e 2 reg. CEE 2081/93 |
- Trattamento
straordinario di integrazione salariale per un massimo di 1.800 unità - Trattamento pari
all'80% dell'importo massimo dell'indennità di mobilità comprensivo di
contribuzione figurativa e ANF |
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- I lavoratori sono
tenuti a frequentare corsi di formazione professionale, indetti dalla regione
o dagli enti locali finalizzati all'aggiornamento e riqualificazione
professionale (esclusi quelli che maturano il diritto alla pensione) - I lavoratori che
intendono intraprendere un'attività autonoma possono richiedere la
corresponsione anticipata del trattamento e cumularla con gli altri benefici
eventualmente previsti in materia di lavoro autonomo. |
Aziende con meno di
15 dipendenti |
Il licenziamento deve
essere intimato per giustificato motivo oggettivo da imprese (comprese le
cooperative e le imprese artigiane) per cessazione, trasformazione o
riduzione di attività. |
Prorogata al 31
dicembre 2002 l'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori
dipendenti licenziati (DL 4/98 convertito nella legge 52/98) |
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Cittadini italiani
rientranti dalla Svizzera definitivamente in Italia |
Devono essere in
stato di disoccupazione durante il quale viene maturato il diritto alla
pensione |
La pensione è
calcolata fino al 31 dicembre 2003 sulla retribuzione pensionabile italiana
tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata in Svizzera |
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L'importo della
pensione viene corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'età
pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero. Dal mese
successivo al compimento della predetta età pensionabile l'importo della
pensione è ricalcolato in pro rata secondo la normativa comunitaria di
sicurezza sociale. |
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