Il Decreto legge 11/06/2002 n.108, ha disposto la proroga dei seguenti trattamenti di integrazione salariale e di mobilità a favore delle imprese dei settori petrolifero, petrolchimico, tessile e della sanità privata.

 

Soggetti interessati

Requisiti

Proroga

Riduzione

Note

Imprese del settore petrolifero e petrolchimico

- Con almeno 300 lavoratori licenziati a seguito di processi di ridimensionamento dal 29/03/2001 al 31/05/2003

- Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

Dell'indennità di mobilità per un massimo di 36 mesi per un numero massimo di 630 unità (comunque non oltre il trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia)

La misura dell'indennità di mobilità è ridotta del 20%

- Le aziende sono tenute a versare all'INPS un importo pari all'onere del trattamento economico di mobilità per un periodo di 6 mesi compresi gli oneri della contribuzione figurativa

- I lavoratori durante la proroga devono essere impiegati in LSU

Imprese del settore tessile

- Ubicate nei territori dell'Obiettivo 1 reg. CEE 2081/93

- Lavoratori che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale dal giugno 1996

- Lavoratori licenziati dal 1/06/2002 al 31/05/2003

- Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

Dell'indennità di mobilità per un massimo di 48 mesi e per un numero massimo di 120 unità non oltre il trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia)

La misura dell'indennità di mobilità è ridotta del 20%

 

Aziende operanti nel settore della sanità privata

- Organico superiore a 1.500 unità  lavorativa

In procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'attività

- Ubicate nei territori dell'Obiettivo 1 e 2 reg. CEE 2081/93

- Trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 1.800 unità

- Trattamento pari all'80% dell'importo massimo dell'indennità di mobilità comprensivo di contribuzione figurativa e ANF

 

- I lavoratori sono tenuti a frequentare corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o dagli enti locali finalizzati all'aggiornamento e riqualificazione professionale (esclusi quelli che maturano il diritto alla pensione)

- I lavoratori che intendono intraprendere un'attività autonoma possono richiedere la corresponsione anticipata del trattamento e cumularla con gli altri benefici eventualmente previsti in materia di lavoro autonomo.

Aziende con meno di 15 dipendenti

Il licenziamento deve essere intimato per giustificato motivo oggettivo da imprese (comprese le cooperative e le imprese artigiane) per cessazione, trasformazione o riduzione di attività.

Prorogata al 31 dicembre 2002 l'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori dipendenti licenziati (DL 4/98 convertito nella legge 52/98)

 

 

Cittadini italiani rientranti dalla Svizzera definitivamente in Italia

Devono essere in stato di disoccupazione durante il quale viene maturato il diritto alla pensione

La pensione è calcolata fino al 31 dicembre 2003 sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata in Svizzera

 

L'importo della pensione viene corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'età pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero. Dal mese successivo al compimento della predetta età pensionabile l'importo della pensione è ricalcolato in pro rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.