L'INPS, con la circolare 31/05/2004 n.89, ha precisato che la proroga dell'indennità di mobilità per un massimo di 36 mesi prevista a favore dei dipendenti di aziende appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico con più di 300 lavoratori viene estesa anche ai dipendenti licenziati entro il 31 dicembre 2004. I requisiti per ottenere il riconoscimento del diritto e della durata dell'indennità di mobilità sono soddisfatti con riferimento all'orario svolto con passaggio diretto ovvero con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilità a condizione che tale interruzione non sia superiroe a 360 giorni presso imprese dello stesso settore di attività o che operano all'interno dello stesso stabilimento.