Proroga dell'astensione obbligatoria e attività di trasporto e sollevamento pesi
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 08/08/2008 n.28, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha reso noto che se il datore di lavoro valuta la sussistenza di rischi per la salute e la sicurezza della lavoratrice madre addetta ad attività di trasporto e sollevamento pesi e non può essere destinata ad altre mansioni, il Servizio ispezione Lavoro della DPL territorialmente competente può effettuare autonomamente la valutazione delle condizioni di lavoro e dell'organizzazione aziendale e disporre l'interdizione dal lavoro della dipendente.
L'accertamento medico del rischio, attraverso la locale sede dell'ASL, può essere richiesto se il SIL lo ritiene necessario.
Inoltre precisa il Ministero del lavoro, la proroga dell'astensione può prescindere dal documento di valutazione dei rischi che comunque l'ispettore ha facoltà di esaminare. Se invece il SIL necessiti dell'accertamento sanitario, questo costituirà uno dei fondamenti su cui concedere l'astensione, insieme alla verifica della circostanza che la lavoratrice non può essere adibita ad altre mansioni.
Infine la circolare per la definizione dell'attività di trasporto e sollevamento pesi, situazione che giustifica la proroga dell'astensione obbligatoria, richiama l'art. 5 del DPR 1026/1976 secondo il divieto di adibire la lavoratrice madre si intende riferito al trasporto sia a braccia che a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e lo scarico e ogni altra operazione connessa.
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