L’INPS, con la circolare n. 9 del 23 gennaio 2012, ha comunicato che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per la fruizione dell’una tantum prevista in favore dei lavoratori in somministrazione.
L’Accordo del 13.5.2009, sottoscritto dal Ministero del Lavoro con Assolavoro e le OO.SS., ha previsto, in favore dei lavoratori in somministrazione, una misura di sostegno al reddito, una tantum, pari ad € 1.300,00 lordi.
In seguito alla conclusione della procedura relativa al 2009, le stesse Parti firmatarie, in data 16.12.2011, hanno convenuto di riaprire, nel periodo compreso tra l’1 febbraio e il 30 marzo 2012, i termini di presentazione delle domande relativamente ai lavoratori in somministrazione negli anni 2010 e 2011.
In particolare, hanno diritto all’indennità di cui sopra i lavoratori in somministrazione che, nel periodo 1.1.2010 – 31.12.2011, siano in possesso, alla data dichiarata nella domanda di ammissione al beneficio, i seguenti requisiti:
-    aver maturato un’anzianità di lavoro di almeno 78 giornate in somministrazione a partire dall’1.1.2008 e, successivamente, almeno 45 giorni continuativi di disoccupazione precedenti la data dichiarata nella domanda;
-    non aver già beneficiato della stessa misura una tantum di sostegno al reddito;
-    non aver percepito, nei sei mesi precedenti la maturazione del requisito, prestazioni pubbliche di sostegno al reddito di importo pari o superiore a € 1.300,00.