L’INPS, con il messaggio n. 25448 dell’8 ottobre 2010, ha fornito le istruzioni operative per il pagamento dei trattamenti in deroga di mobilità e di cassa integrazioni guadagni ai lavoratori dei settori del tabacco, avicolo e saccarifero, per l’anno 2010.
In particolare, si rammenta che le aziende, i cui lavoratori sono destinatari di CIGS in deroga e che non rientrano nelle previsioni della L. 223/91 (come tali, escluse dall'obbligo del versamento del contributo dello 0,90%), devono versare solo il contributo addizionale limitatamente al periodo per il quale usufruiscono del trattamento di integrazione salariale in deroga. Il contributo addizionale non è dovuto nel caso in cui l'azienda destinataria di trattamento CIGS in deroga versi in una delle procedure concorsuali, così come previsto dall'art. 8 bis della L. 160/88 (mess. 2599/08).
Si ricorda, inoltre, che, ai percettori di indennità di mobilità in deroga, spetta l'accredito della contribuzione figurativa ed, eventualmente, l'assegno al nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni di legge.