L'art. 52 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002) al fine di fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da crisi aziendali e/o settoriali, ha ritenuto di autorizzare la corresponsione di nuove concessioni e di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità.
Infatti la suddetta proroga di CIGS e mobilità mira alla gestione di crisi occupazionali ovvero il reimpiego dei lavoratori nelle attività che verranno avviate nelle aree in fase di reindustrializzazione, nel caso in cui siano già stati stipulati protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni o con le parti sociali.
A tal fine il Ministero del lavoro ha disposto con decreto del 27/03/2002 la proroga fino al 31 dicembre 2002 dei trattamenti CIGS e mobilità a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende che già beneficiavano dei suddetti trattamenti.
Il trattamento di CIGS è previsto a favore di 700 lavoratori dipendenti mentre il trattamento di mobilità è previsto a favore di 800 lavoratori.