Prospetto paga, legittimo l'invio da parte del consulente o della società capogruppo
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all'interpello n. 8 del 2 aprile 2010, ha precisato che è legittimo l'invio del prospetto paga per posta elettronica anche da parte del consulente del lavoro delegato o della società capogruppo nel caso di gruppi societari.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha confermato la possibilità per i datori di lavoro di trasmettere ai propri dipendenti il prospetto paga a mezzo di posta elettronica ed ha, altresì, ammesso che tale trasmissione possa avvenire anche per il tramite del consulente del lavoro delegato - che ai sensi della Legge n. 12/1979 svolge gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza, ed assistenza sociale su delega del datore di lavoro - ed anche della società capogruppo nell'ipotesi di gruppi societari in cui le società del gruppo delegano, appunto, la prima.
Si precisa, inoltre, che quanto sopra è possibile solo qualora il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori idonee tecnologie ed attrezzature informatiche per la ricezione e la stampa del prospetto paga, e i costi della formazione e consegna dello stesso siano a carico dell'impresa.
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