L’INPS, con la circolare n. 2 del 15 gennaio 2026, ha reso noti gli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari per l’anno 2026.

Più precisamente, le somme sono così fissate, con decorrenza dal 1°gennaio 2026, tenuto conto della percentuale di variazione pari a +1,4% (DM 19 novembre 2025):

    16,02 euro per l’indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati;

    8,01 euro per l’indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ex art. 1, L. 419/1975;

    26,70 euro per l’indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera);

    13,35 euro per l’indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari dell’assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ex art. 1, L. 419/1975 (giornaliera);

    107,71 euro, quale assegno di cura o di sostentamento (mensile).

L’INPS ricorda che l’aggiornamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026, vale anche per le indennità giornaliere spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera, prevista nella misura fissa di 16,02 euro, deve essere erogata quest’ultima.