Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sulla home page del proprio sito istituzionale (www.lavoro.gov.it), il testo del D. Lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza) coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 106/2009.
Si segnalano, di seguito, le principali novità introdotte dal decreto correttivo:
- la certezza della data del documento di valutazione dei rischi potrà essere attestata anche dalla sottoscrizione del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente (ove nominato);
- La valutazione dello stress lavoro - correlato (pur essendo, in effetti, in vigore, pro tempore, già dal 15 maggio 2009) dovrà, d'ora in poi, essere effettuata secondo le indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente e sarà, dunque, pretendibile solo nel momento in cui tali indicazioni saranno elaborate; "comunque, anche in difetto di tale elaborazione", l'obbligo di valutazione dello stress lavoro - correlato, decorrerà definitivamente dal 1° agosto 2010. All'elencazione dei parametri in relazione ai quali effettuare la valutazione dei rischi viene aggiunto quello della "specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro"; dovranno quindi essere valutati anche i rischi connessi ai contratti di lavoro (subordinati e non) caratterizzati da temporaneità, intermittenza, triangolazione organizzativa (per molti ancora definibili come "atipici"), eventualmente adottati in azienda;
-tra le altre novità in evidenza, il correttivo ha determinato in 30 giorni il termine entro cui andrà necessariamente effettuata, da parte dell'imprenditore, la valutazione dei rischi nell'ipotesi di cambiamenti significativi nel processo produttivo che siano comunque rilevanti ai fini della salute dei lavoratori. L'imprenditore potrà procedere alla redazione di un nuovo documento con le modalità che riterrà più opportune in relazione al grado di evoluzione tecnica a seguito di infortuni significativi, ovvero qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziassero la necessità. Per le imprese di nuova costituzione la valutazione dei rischi dovrà essere effettuata, e il correlato documento predisposto, entro 90 giorni dal'inizio attività.