Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n.29 del 27/06/2011, ha precisato che per effetto del principio costituzionale della libera organizzazione del lavoro da parte dell’impresa, il datore di lavoro può ricorrere ai contratti di solidarietà, dopo un iniziale avvio della procedura di mobilità, anche se tra le cause che hanno determinato l’esubero rientrano forme di esternalizzazione di alcuni servizi come il contratto di appalto.
Al Ministero del lavoro è infatti demandato principalmente il compito di verificare se al momento della procedura di mobilità in sede di sottoscrizione dell’accordo sindacale siano state adeguatamente considerate le cause che hanno determinato l’esubero del personale, mentre le valutazioni relative all’accesso ai benefici (come il contributo di solidarietà) sono demandate alle parti firmatarie dell’accordo che, in sede sindacale, possono accertare i presupposti per l’attivazione dell’ammortizzatore sociale.