Qualificazione del rapporto di lavoro in agricoltura e competenza a decidere sui ricorsi
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare 22/11/2007 n.127, facendo seguito alle circolari 132/2004 e 8/2006 in materia di competenza a decidere sui ricorsi relativi alla qualificazione dei rapporti di lavoro in agricoltura, ha fornito ulteriori precisazioni tenendo conto della nota ministeriale 25/I/0011847 del 20/09/2007.
In particolare se il provvedimento di accertamento oggetto del ricorso riguardante la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro risulta essere stato adottato nell'ambito di un procedimento ispettivo la competenza decisionale spetta al Comitato regionale per i rapporti di lavoro (DLgs 124/2004).
Invece se la materia del contendere riguarda la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo o comunque estranea alle contestazioni accertate in sede ispettiva, il relativo contenzioso è di competenza delle Commissioni provinciali CISOA e della Commissione centrale CAU in unico o in secondo grado (DLgs 375/93).
Ne consegue che i ricorsi adottati nell'ambito di un procedimento ispettivo presentati dal 27/05/2004 (data di entrata in vigore del DLgs 124/2004) vanno indirizzati al Comitato regionale per i rapporti di lavoro se hanno ad oggetto la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro.
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