Rapporti di lavoro: il Garante rinnova l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili
A cura della redazione

Il Garante per la Privacy, in data 24 giugno 2011, ha pubblicato l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili inerenti i rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/2011).
L’autorizzazione ha validità dall’1.7.2011 al 31.12.2012, salve eventuali modifiche, ed è rilasciata:
a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, anche sociali, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale;
b) ad organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali.
L'autorizzazione riguarda anche l'attività svolta:
- dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate;
- dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale e di sito;
- da associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire le specifiche finalità indicate dal Garante.
Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:
a) a lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, o di formazione e lavoro, o di inserimento, o di lavoro ripartito, o di lavoro intermittente o a chiamata, ovvero prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione, o in rapporto di tirocinio, ovvero ad associati anche in compartecipazione e, se necessario, ai relativi familiari e conviventi;
b) a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti, rappresentanti e mandatari;
c) a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative, anche nella modalità di lavoro a progetto, o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione, anche sotto forma di prestazioni di lavoro accessorio;
d) a candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti;
e) a persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi indicati;
f) a terzi danneggiati nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale.
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