La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n.325 del 4/12/2009, ha deciso che tutte le volte in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, devono essere indicate le ragioni della sostituzione ed il nominativo del dipendente da sostituire.
Soltanto in questa maniera, aggiungo i giudici costituzionali, è assicurata la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto.
Ciò trova conforto nel fatto che l'art. 1 del DLgs 368/2001, dopo aver stabilito, al comma 1, che l'apposizione del termine al contratto di lavoro è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, aggiunge, al comma 2, che l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni dell'assunzione.