Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Adempimenti
A cura della redazione

Con circolare n. 11 del 12 marzo 2009, l'INAIL ha fornito alcune delucidazioni in merito agli adempimenti dei datori di lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
La suddetta comunicazione, a cadenza annuale, deve essere effettuata all'INAIL per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l'azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve riferirsi alla situazione in essere al 31/12 dell'anno precedente.
Per la segnalazione in oggetto, è stata predisposta un'apposita procedura on line, in cui l'inserimento potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno (in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 è fissata al 16/05/2009).
L'INAIL, da ultimo, ha fornito le istruzioni operative, con riferimento alle aziende assicurate, a quelle non assicurate e ai consulenti del lavoro.
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