Il Ministero del lavoro, con la lettera circolare n. 16576 del 7 ottobre 2015, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla propria rappresentanza giudiziale, facendo seguito alle novità di cui al D.Lgs. n. 149/2015.
Si precisa che l’art. 9 della predetta disposizione, che regola la rappresentanza in giudizio dell’Ispettorato del lavoro, non può allo stato dispiegare alcun effetto, riferendosi ad un soggetto che ancora non opera effettivamente. Eventuali contenziosi, pertanto, non potranno che essere instaurati nei confronti delle articolazioni territoriali del Ministero del lavoro che hanno adottato gli atti impugnati e che continueranno ad operare sino alla loro soppressione decorrente dalla indicata nei decreti attuativi del D.Lgs. n. 149/2015.
Nelle more della piena operatività dell’Ispettorato, quindi, l’attività del contenzioso resta regolata dal combinato disposto dell’art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 e dell’art. 22 della L. n. 689/1981 che limita la competenza delle strutture ministeriali alla rappresentanza nel primo grado di giudizio. La difesa nei gradi di giudizio successivi continuerà, pertanto, ad essere curata esclusivamente dall’Avvocatura dello Stato anche in relazione alla promozione dell’impugnativa avverso le sentenze di soccombenza di primo grado rese nei confronti del Ministero del lavoro.