Recepita la direttiva europea in materia di discriminazioni
A cura della redazione
Pubblicato nella G.U. 13 agosto 2003 n. 187 il Dlgs 9 luglio 2003 n. 216, in attuazione della direttiva UE 2000/78/Ce per la parità di trattamento in materia di occupazioni e di condizioni di lavoro (Dlgs. 9 luglio 2003 n. 216 - G.U. 13 agosto 2003 n. 187).
Nel provvedimento vengono stabiliti importanti principi di portata generale. In primo luogo si afferma che "la parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale." In secondo luogo per discriminazione si deve intendere qualsiasi trattamento meno favorevole rispetto ad un'altra situazione analoga, mentre si ha disparità indiretta quando con atti apparentemente neutri si intende mettere in posizioni di svantaggio particolari categorie di persone all'interno del luogo di lavoro (religione, comportamento sessuale, handicap etc.).
Il lavoratore potrà far valere tali principi in sede giurisdizionale, anche sulla base di dati statistici ed elementi di fatto. Il comportamento discriminatorio determinerà il risarcimento del danno (anche non patrimoniale) e la cessazione immediata della discriminazione.