L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17/E del 30 maggio 2012, ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime dei “nuovi minimi” introdotto dal DL 98/2011.
L’art. 27 del DL 98/2011 ha introdotto, con decorrenza 1.1.2012, un nuovo regime fiscale (per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità) riservato esclusivamente alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione cui si applica, ricorrendone i presupposti normativi, un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5% del reddito, l’esenzione Irap e non rilevanza ai fini dell’Iva.
Requisito indispensabile, per accedere al regime agevolato di cui sopra, è non aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistiche, professionali ovvero d’impresa in forma associata o familiare (il calcolo dei tre anni parte dalla data in cui si vuole accedere alla disciplina agevolata, non dal periodo d’imposta).
Altro requisito necessario è che l’attività intrapresa non sia il proseguimento di quella svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Non precludono, data la loro marginalità, l’accesso al regime, le forme di lavoro precario, come i co.co.co. o i contratti a termine. L’accesso è, al contrario, precluso a coloro che vogliono avviare un’attività nello stesso ambito professionale e rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento, a meno che il contribuente non provi di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
Altra particolarità riguarda il caso dei contribuenti che proseguono attività prima svolte da altri: il cessionario può applicare il regime agevolato solo se, nell’anno precedente il riconoscimento del beneficio, il cedente aveva conseguito ricavi non superiori a 30.000,00 euro.
Per ciò che concerne la durata, l’Amministrazione Finanziaria rammenta che il regime dei nuovi minimi si applica per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i quattro successivi (per i contribuenti che, allo scadere del quinto anno, non hanno ancora compiuto 35 anni, il regime si applica fino al compimento del trentacinquesimo anno di età).
Per ciò che concerne le modalità di accesso al beneficio, ci sono da fare alcune distinzioni:
- coloro che iniziano un’attività dall’1.1.2012, nel rispetto dei requisiti normativi previsti, sono tenuti a comunicare la circostanza marcando l’apposita casella del mod. AA9/11 di dichiarazione di inizio attività. È in regola anche chi ha presentato la dichiarazione prima dell’approvazione del nuovo modello, barrando la casella relativa ai “vecchi minimi”;
- i contribuenti che hanno aperto al partita iva senza effettuare alcuna comunicazione possono presentare la dichiarazione di variazione dei dati entro il 30.7.2012;
- coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 31.12.2007 e intendono passare, dal 1° gennaio 2012, al nuovo regime fiscale, non sono tenuti ad alcuna comunicazione se, fino al 31.12.2011 hanno applicato il regime dei minimi;
- il contribuente che applicava il regime ordinario, se è trascorso il triennio di permanenza obbligatoria, deve comunicare l’opzione per il regime dei “nuovi minimi” attraverso il quadro VO da allegare a Unico 2013;
- il contribuente che accede al nuovo regime dei minimi e, fino al 31.12.2011, applicava il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (c.d. forfettino), è tenuto a comunicare, con la dichiarazione di variazione dati, la revoca del vecchio regime e, contemporaneamente, l’adesione alla disciplina di vantaggio.