Regime dei superminimi applicabile al collaboratore familiare dopo tre anni dalla conclusione della precedente esperienza
A cura della redazione

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 18 del 28 maggio 2012, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al rapporto tra il regime dei superminimi e l’impresa familiare.
Innanzi tutto, spiegano i consulenti, l’art. 27 del DL 98/2011 ha introdotto, con decorrenza 1.1.2012, un nuovo regime fiscale (per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità) riservato esclusivamente alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione cui si applica, ricorrendone i presupposti normativi, un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5% del reddito, l’esenzione Irap e non rilevanza ai fini dell’Iva.
Requisito indispensabile, per accedere al regime di cui sopra (cd “dei superminimi”), è non aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistiche, professionali ovvero d’impresa in forma associata o familiare.
Ciò premesso, sembra precluso l’accesso al “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità” al collaboratore familiare che, conclusa la propria esperienza nell’impresa familiare, intende aprire una propria partita iva e intraprendere un’attività in forma individuale, anche completamente diversa da quella svolta dall’impresa familiare, solo se ancora non sono passati tre anni dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro.
Diverso è il caso, invece, in cui un soggetto apra la partita iva per svolgere un’attività d’impresa in forma individuale e costituisca un’impresa familiare coinvolgendo un proprio familiare che, nei tre anni precedenti, ha svolto una propria attività d’impresa e/o di lavoro autonomo. Nell’ipotesi di impresa familiare, infatti, l’unico soggetto obbligato al calcolo e versamento dell’imposta (sostitutiva) dell’Irpef è il titolare dell’impresa. In questo caso, dunque, nulla impedisce all’imprenditore individuale di accedere al regime dei superminimi associando il suddetto collaboratore familiare.
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