La Regione Lombardia, con la circolare H1.2006.0027523, facendo seguito al parere espresso dal Consiglio di Stato 3208/2005 ed in attesa di un chiarimento definitivo ministeriale, ha dato mandato alle ASL di riattivare provvisoriamente la certificazione di idoneità al lavoro dei minorenni non sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 16 del Dlgs 626/94, in precedenza sospesa con Legge regionale 12/2003. Come si ricorderà la Regione Lombardia aveva infatti previsto l'abolizione di diverse certificazione, tra le quali anche quella per l'idoneità al lavoro per i minori, sulla base della loro provata inutilità e inefficacia ai fini della tutela sanitaria dei soggetti interessati. Successivamente si era pronunciata anche la Corte Costituzionale chiamata a dedidere su una questione di legittimità sollevata dal Governo. I giudici dichiararono non fondata la questione con sentenza 162/2004. Cià nonostante il Ministero del lavoro e la DRL Lombardia avevano richiesto il parere del Consiglio di Stato reso in data 9/11/2005 che affermava l'inefficacia della disposizione regionale. In ogni caso, seppur questo parere non ha carattere definitivo, la Regione Lombardia al fine di evitare ulteriori contestazioni ha dato mandato alle ASL lombarde di riattivare provvisoriamente la certificazione di idoneità al lavoro dei minorenni non sottoposti a sorbveglianza sanitaria. Ne consegue che i minori impiegati non esposti a rischi che prevedono una sorveglianza sanitaria obbligatoria dovranno fino al nuovo pronunciamento essere sottoposti a visita medica di idoneità al lavoro ai sensi dell'art. 8 L. 977/67. Le visite mediche in questione potranno essere effettuate presso l'ASL nelle diverse sedi di erogazione di certificazioni afferenti al Dipartimento della Prevenzione medica prenotando telefonicamente il n. 800.40.40.40. Il costo della visita è a carico del datore di lavoro e il giovane dovrà presentarsi con un documento di riconoscimento in corso di validità ed il modulo compilato dal datore di lavoro. Se invece il minore risulta esposto a rischi che comportano sorveglianza sanitaria obbligatoria, questi dovranno essere sottoposti a visita da parte del solo medico competente, sia in fase di visita medica preventiva, sia in fase di visite mediche annuali. Sull'argomento si ricorda anche che il Ministero del lavoro, rispondendo ad un interpello (1866/2006)ha precisato che il medico competente ad effettuare la visita medica preassuntiva per i minori possa essere: - sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il SSN (quale ad esempio il medico dell'ASL o dell'ospedale pubblico) - sia il professionista che opera in convenzione con il SSN (quale ad esempio il medico di medicina generale).