Sulla G.U. n. 217 del 18/09/2007 è stato pubblicato il DLgs 12/07/2007 n.155 che da attuazione all'art. 70 del DLgs 626/94 regolamentando l'istituzione del registro e delle cartelle sanitarie dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni.

Il registro istituito dal datore di lavoro e costituito da fogli legati e numerati progressivamente, va inviato all'ISPELS e all'ASL in busta chiusa. La cartella sanitaria e di rischio viene istituita e compilata dal medico competente alla sorveglianza sanitaria anche nel caso di esposizione dei lavoratori a radiazioni ionizzanti.

I documenti devono essere istituiti entro il 3 aprile 2008 e vanno conservati per almeno 40 anni dalla cessazione del lavoro.

I datori di lavoro sono autorizzati, in alternativa all'istituzione e all'aggiornamento dei registri e delle cartelle cartacee, a impiegare sistemi di elaborazione automatica dei dati per una tenuta informatizzata.