Le CCIAA hanno reso noto che l’impresa individuale che non ha comunicato entro il 1° luglio 2013 il proprio indirizzo PEC ai sensi del DL 179/2012 (L. 221/2012) non incorre nelle sanzioni pecuniarie previste dall’art.2630 c.c., ma a decorrere dalla stessa data ogni domanda di variazione presentata viene sospesa fino ad integrazione della stessa e comunque per 45 giorni.
Le CCIAA sono giunte a questa soluzione leggendo integralmente il comma 2 dell’art.5 del predetto provvedimento. Questa disposizione infatti nella prima parte fa riferimento alle imprese individuali già attive e non soggette a procedure concorsuali che dovevano comunicare l’indirizzo PEC entro il 30 giugno u.s. mentre la seconda parte riguarda le imprese che presentano una domanda di iscrizione senza indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata. La norma prosegue stabilendo che in luogo della sanzione ex art. 2630 c.c. trova applicazione la sospensione della domanda.
Una prima interpretazione tendeva a tener separate le due parti della disposizione citata, riconoscendo così la sospensione solo alle imprese che presentavano la domanda di prima iscrizione presso il registro delle imprese.
E’ invece prevalso l’altro orientamento secondo cui a tutte le imprese (già attive e non) senza PEC verrà sospesa la domanda rivolta al registro delle imprese, sia di nuova costituzione che di variazione dei dati, sino all’integrazione della stessa con l’indirizzo di posta certificata ed in ogni caso per un massimo di 45 giorni. Trascorso inutilmente detto periodo la domanda si considera come non presentata.