Il Ministero del Lavoro, con la risposta al quesito dell’1 settembre 2010, ha precisato che in attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.
Tale registro deve, essere redatto conformemente al modello approvato con DM 12.9.1958, come modificato dal DM 5.12.1996, istitutivo dello stesso e tutt’ora in vigore, vidimato presso l’ASL competente per territorio e conservato, a disposizione dell’organo di vigilanza, sul luogo di lavoro.
Si ricorda, infine, che, in ogni caso, è stata introdotta la facoltà per i datori di lavoro di utilizzare sistemi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati nel registro infortuni mediante l’utilizzo di schede individuali conformi al modello riportato in allegato al decreto stesso.