Il Ministero del lavoro, con il decreto 18/12/2009 n.49409, ha fornito le istruzioni operative ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga o sospesi dal lavoro e fruitori dell'indennità di disoccupazione ex art. 19, c.1 DL 185/2008 (Legge 102/2009) che intendono utilizzare il trattamento a sostegno del reddito per avviare un'attività di lavoro autonomo, un'attività auto imprenditoriale o una microimpresa oppure per associarsi in cooperativa così come previsto dall'art. 7ter, c.7 DL 5/2009 (L. 33/2009).
Per fruire dell'agevolazione i soggetti interessati devono presentare all'INPS entro i termini di fruizione dell'ammortizzatore sociale un'apposita domanda.
L'istituto previdenziale dopo aver accertato il diritto del beneficiario del trattamento economico, l'idoneità della documentazione presentata e l'ammontare del beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito autorizzate, accoglie la domanda e dispone l'erogazione del 25% dell'incentivo interrompendo contestualmente l'erogazione dell'ammortizzatore sociale.
Il lavoratore sospeso in Cig deve presentare entro 15 giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia alla sede INPS competente.
Se il lavoratore ha richiesto la prestazione per associarsi in cooperativa dovrà presentare all'INPS entro 15 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza copia del contratto di lavoro stipulato con la medesima cooperativa.
Il restante 75% del beneficio verrà erogato a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo, dell'attività auto imprenditoriale o di una microimpresa o per associarsi in cooperativa.
Pertanto se l'attività che si vuole attivare è di natura professionale ed è subordinata a specifica autorizzazione o all'iscrizione in albi professionali o di categoria, è necessario documentare il rilascio della predetta autorizzazione piuttosto che l'iscrizione all'albo professionale.
Invece, in caso di associazione in cooperativa, dovrà essere documentata l'iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell'albo nazionale degli enti cooperativi. In quest'ultimo caso l'incentivo spetta alla cooperativa (se questa esisteva già ed il lavoratore si è associato) oppure al capitale sociale della cooperativa (se il lavoratore ha partecipato alla costituzione di una nuova cooperativa).
Quanto detto vale anche per fruire dell'incentivazione prevista dall'art. 1, c.8 DL 78/2009 (L. 102/2009). In quest'ultimo caso il lavoratore ha diritto anche di percepire un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di 12 mesi, purchè: il lavoratore è sospeso in Cig per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque è stato dichiarato in esubero strutturale. Lo stesso soggetto deve poter far valere un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.