Regolarizzazione colf e permesso per attesa occupazione
A cura della redazione

Il TAR Lombardia, con la sentenza 13/12/2010 n.7528, ha deciso che il lavoratore domestico extracomunitario nei cui confronti è stata presentata istanza di regolarizzazione ai sensi del DL 78/2009, ha diritto ad ottenere il permesso per attesa occupazione ex art. 22, c. 11 del T.U. immigrazione anche se il datore di lavoro rinuncia alla pratica in quanto non più interessato a proseguire il rapporto di lavoro.
In sostanza il fatto che la parte datoriale non si presenti alla data della convocazione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, non può far venire meno la possibilità per il lavoratore straniero di rimanere, anche se per un determinato periodo, in Italia per trovare una nuova occupazione.
Il TAR infatti ricorda che l’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione è subordinato al verificarsi di tre condizioni: esistenza di un rapporto di collaborazione domestica in essere da almeno 3 mesi alla data del 30/06/2009; rapporto di lavoro non interrotto alla data di presentazione della domanda di emersione; mancanza di elementi ostativi indicati al comma 13 dell’art. 1 del DL 78/2009.
Quando tutti questi elementi sono presenti, la sanatoria non può essere lasciata alla mera discrezione del datore di lavoro che potrebbe non aver più interesse a perfezionare il contratto di soggiorno.
Diverso il caso se entrambe le parti rinunciano alla regolarizzazione, non presentandosi all’appuntamento. In questo caso la pratica verrà archiviata.
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