Regolarizzazione esclusa se lo straniero ha commesso un reato che prevede l'espulsione
A cura della redazione

Il Ministero dell'interno, con la circolare 17/03/2010 n.1843 ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai motivi ostativi alla definizione della procedura di regolarizzazione ex lege 102/2009.
In particolare costituisce motivo ostativo all'emersione e quindi, non è possibile per lo straniero ottenere il nulla osta, l'essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella di cui all'art. 444 c.p.p., per reati per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto in flagranza di reato, compresa la prima figura di reato prevista dall'art. 14, comma 5 ter, del DLgs 2896/98, che punisce, con la reclusione da uno a quattro anni, lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di allontanarsi dal territorio nazionale entro cinque giorni.
Invece non costituisce motivo ostativo la fattispecie che punisce con la reclusione da sei mesi ad un anno lo straniero che rimane illegalmente sul territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito, se l'espulsione è stata disposta perchè il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato oltre il termine indicato nella dichiarazione di presenza di cui all'art. 1, c.3 della legge 68/2007.
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