L’Inail, con la circolare n. 48 del 2 ottobre 2012, ha fornito le istruzioni operative relative agli adempimenti che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare, nei confronti dell’Istituto, per l’emersione di lavoratori extracomunitari ex art. 5 del D.Lgs. 109/2012.
La disposizione normativa in esame, in particolare, ha previsto che i datori lavoro ivi indicati possono dichiarare, allo Sportello unico per l’immigrazione, la sussistenza del rapporto di lavoro irregolare prestato da lavoratori extracomunitari.
Le condizioni, i termini e le modalità del procedimento di emersione sono stati stabiliti dal decreto interministeriale del 29 agosto 2012 ed ampiamente illustrati nella circolare interministeriale prot. 35/0006291 del 7 settembre 2012.
Per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell’Inail, viene in rilievo l’articolo 5 del decreto interministeriale riguardante la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale e, in particolare, il comma 2, lettera a).
Il suddetto decreto, all’art. 5, comma 2, stabilisce che, all’atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve dimostrare di aver provveduto ad adempiere a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, come risulta dalla dichiarazione di emersione, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi.
Con specifico riferimento alla regolarizzazione di un rapporto di lavoro non domestico, il decreto ha previsto che il datore di lavoro provveda alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione, con presentazione di copia delle denunce Uniemens per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione e che lo sportello unico per l’immigrazione provvederà a richiedere il DURC, in via telematica, “al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile”.