La Regione Lombardia, con la circolare 28/01/2010 n.2, facendo seguito al recente intervento del Ministero dell'interno (Circolare 23/12/2009 n.8450), ha precisato che l'iscrizione al SSN da parte della colf o della badante nei cui confronti è stata presentata domanda di regolarizzazione ex lege 102/2009, nelle more della convocazione presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, deve avvenire presso l'ASL del Comune di dimora presentando un documento di identità in corso di validità, la copia della ricevuta di versamento dei contributi previdenziali (utilizzando i bollettini di c/c inviati dall'INPS) e la copia della ricevuta della domanda di emersione.
Se il cittadino straniero non possiede il codice fiscale, ne verrà consegnato uno provvisorio sulla base delle indicazioni rilasciate dall'Agenzia delle entrate.
L'iscrizione è provvisoria, dura al massimo 180 giorni e può essere rinnovata fino alla conclusione della procedura di emersione. Se questa è positiva (ossia l'istanza di emersione viene accolta) lo straniero viene iscritto definitivamente, se invece l'istanza viene rigettata il cittadino straniero tornerà ad essere irregolare, non risulterà più iscritto al SSN, dovrà riconsegnare le tessere cartacee in suo possesso e tornerà ad usufruire dell'assistenza sanitaria secondo le leggi vigenti.
La Regione infine ricorda che trascorsi i primi 6 mesi il rinnovo dell'iscrizione temporanea al SSN (se la procedura di emersione non si è ancora conclusa) può avvenire solo se lo straniero dimostra di essere ancora occupato in un'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. In questo caso è sufficiente presentare la ricevuta di versamento dei contributi previdenziali.