L’INPS, con un comunicato stampa del 18 aprile 2019, ha fornito indicazioni e ulteriori aggiornamenti in merito all’elaborazione delle istanze di fruizione del Reddito di Cittadinanza di cui al DL 4/2019 (L. 26/2019).

In particolare, merita l’attenzione la precisazione secondo cui, al cittadino, avente diritto al suddetto RdC, che non ha ancora terminato la fruizione del ReI di cui al D.Lgs. 147/2017, sarà, comunque, assicurato il trattamento più favorevole.

Nella fattispecie in esame, il chiarimento si è reso necessario in quanto un cittadino ha lamentato la percezione di un assegno di RdC inferiore a quello che percepiva in costanza di ReI.