Il Ministero del lavoro, con la circolare 3/12/2003 n.39, ha fornito alcune precisazioni in merito ai requisiti che devono essere posseduti dagli addetti e dai responsabili della sicurezza alla luce delle novità introdotte dal Dlgs 195/2003. Infatti quest'ultima disposizione legislativa prevede che ai fini dell'esercizio delle funzioni attinenti il servizio di prevenzione e protezione interno ed esterno all'azienda in materia di sicurezza, è fatto obbligo agli addetti e ai responsabili di possedere un titolo di studio di istruzione secondaria superiore e di un attestato di superamento di corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi, nonché di frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale. A tal fine il Ministero del lavoro ha precisato che nel periodo transitorio le funzioni possono essere svolte da coloro che pur se non in possesso del diploma di istruzione superiore dimostrino di aver svolto tali funzioni per almeno 6 mesi prima del 13/08/2003 (data di entrata in vigore del DLgs 195/2003). Però questo non è sufficiente infatti è necessario anche che a tale data le funzioni fossero ancora in corso di svolgimento. Questi soggetti sono anche tenuti entro un anno a partire sempre dal 13/08/2003 a conseguire un attestato di frequenza a corsi di formazione, con verifica dell'apprendimento, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività produttive svolte. Spiega però il Ministero che quest'obbligo deve essere rispettato solo nell'ipotesi in cui i corsi siano stati effettivamente attivati dalla Conferenza stato-regioni. Per quanto invece riguarda i soggetti in possesso di una laurea triennale in ingegneria della sicurezza e protezione, di scienze della sicurezza e protezione o di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro sono esonerati dalla frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi, ma devono frequentare i corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale previsti dal DLgs 626/94.