Residenti all'estero senza codice fiscale e diritto alle prestazioni previdenziali
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 28/12/2011 n.24530, facendo seguito alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 91E/2011, ha reso noto che se il cittadino residente all’estero non può richiedere il rilascio del codice fiscale alla rappresentanza diplomatica italiana presente nel suo Paese, vi può provvedere lo stesso Istituto previdenziale d’ufficio.
Il messaggio prende in esame quella particolare situazione secondo cui un cittadino residente all’estero e titolare di prestazioni erogate dall’INPS risulti sprovvisto di codice fiscale.
Se la prestazione è una tantum (come ad esempio il pagamento all’erede dei ratei di pensione oppure le quote di tredicesima non riscosse) non vi sono problemi. La prestazione viene erogata anche se il titolare risulti sprovvisto del codice fiscale.
Discorso diverso se la prestazione ha carattere di continuità. In questo caso il possesso del codice fiscale è fondamentale. In via generale il cittadino residente all’estero lo richiede alla rappresentanza diplomatica italiana presente nel paese di residenza.
Se ciò non è possibile per oggettive difficoltà del richiedente la prestazione, alla richiesta vi può provvedere l’INPS, presentando apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
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