L’INL, con la nota 04/07/2018 n.5828, ritorna sulla questione del divieto di retribuire i lavoratori in contanti dallo scorso 1° luglio, per precisare che la sanzione da 1.000 a 5.000 euro deve essere calcolata tenendo conto del numero delle mensilità pagate violando la disposizione contenuta nell’art. 1, c. 910 della L. 205/2017.

Infatti, secondo l'INL, poichè nella maggior parte dei casi la retribuzione viene pagata con cadenza mensile,  troveranno applicazione tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito. E questo a prescindere dal numero dei lavoratori coinvolti.

Per far comprendere meglio, l’INL propone il seguente esempio: vengono pagate retribuzioni in contanti per tre mesi a due lavoratori.

La sanzione da pagare sarà pari a Euro 5.000, data da Euro 1.666,66 (sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981) x 3 mensilità. Questo importo trova applicazione anche nel caso in cui aumenti o diminuisca il numero dei lavoratori, se le mensilità violate sono sempre tre.

L’INL coglie l’occasione anche per evidenziare che nel concetto di strumenti di pagamento elettronico vi rientra anche il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche nel caso in cui la carta non è collegata ad un IBAN; in tale ultimo caso, per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza. La nota infatti ricorda che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Infine, in relazione a soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) appare altresì conforme alla ratio della norma il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che: tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore”; il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe e sia attestato  dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’ effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.