Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 3152 del 18 febbraio 2010, ha dato disposizioni ai propri Uffici di archiviare le sanzioni amministrative INAIL emesse dal 27/5/2004 al 25/8/2007, carenti di previa diffida obbligatoria.
Come noto, l'art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004 ha istituito la diffida obbligatoria in materia di lavoro e legislazione sociale, quale condizione di procedibilità dell'iter del procedimento sanzionatorio. In pratica il personale ispettivo del Ministero del Lavoro alla rilevazione di inadempimenti comunque sanabili e sanzionabili amministrativamente debbono far seguire obbligatoriamente una diffida a regolarizzare l'inosservanza riscontrata entro un dato termine.
Se il datore di lavoro ottempera nel termine assegnato viene ammesso al pagamento della sanzione minima (in caso di sanzione amministrativa che va da un minimo ad un massimo) o pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa; in caso contrario riprendono a decorrere i termini di cui all'art. 14 della Legge n. 689/81.
Il potere di diffida è stato esteso, dallo stesso art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, anche agli ispettori degli Enti previdenziali ma limitatamente alla materia della previdenza ed assistenza sociale.
Il legislatore è intervenuto successivamente con l'art. 4, comma 6, della Legge n. 123/2007 prevedendo che anche "il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale, applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124".
A decorrere dal 28/8/2007, quindi, è stato possibile applicare l'agevolazione del pagamento della sanzione minima a seguito di diffida obbligatoria anche nel caso in cui la violazione sia rilevata dai funzionari amministrativi degli Istituti in sede di verifica d'ufficio.
Tuttavia, rimangono in piedi tutte le sanzioni che si riferiscono al periodo dal 27/5/2004 al 25/8/207 che , appunto, sono carenti di diffida obbligatoria e le Direzioni Provinciali del Lavoro - che sono destinatarie dei rapporti in materia - hanno chiesto chiarimenti al superiore Ministero del Lavoro. Orbene, il Ministero del Lavoro, ha ritenuto mutuabile il principio della ineludibilità della diffida, ai fini della legittimità formale e sostanziale del procedimento sanzionatorio, alle violazioni contestate dal personale amministrativo Inail prima dell'entrata in vigore della Legge n. 123/2007, anche per evitare opposizioni in giudizio che potrebbero avere esiti sfavorevoli per l'Amministrazione.